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Decreto — n. 7415/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 7415/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by a lawyer, did not act to preserve the right to a ruling after the proposal for judgment was communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of the proposal for judgment constitutes a formal renunciation, leading to the extinction of the cassation proceedings without further substantive review.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day period proposed judgment extinction of proceedings Code of Civil Procedure anticipi delle spese prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
462/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA il 23/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
462/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA il 23/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18592/2024 R.G. proposto da: DONATI ABELE, FINIGUERRA MAURO, FERRETTI STEFANIA, FINOCCHIARO CARLA, D'UGO ANTONIO, LISCIDINI PIERLUIGI, IESU SEVERINO, GUILLOT FRANCESCO, GROSSI SERGIO, LOMBRONI LORIS, GUELI NICOLO', GRECO ROSALBINO, GIULIANO GIUSEPPE GAETANO, LAURICELLA CARMELO ANTONIO, GALLI STEFANO, GAUDENZI GIOVANNI, FORTELEONI GIOVANNI SANTO, LIMONE PAOLO PIERO, GIGLIOLI CRISTINA, LORENZINI CESARE, LUZZI ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -intimato- avverso la SENTENZA n. 462/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA il 23/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,