Cassation appeal dismissed as withdrawn by the appellant after a proposal for settlement was made.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within forty days following a formal proposal for settlement. The appellant, representing the National Pension Fund, had previously challenged a second-instance judgment against Alberto Vernetti but ultimately withdrew the litigation. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and the case was closed without an examination of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant does not request a decision within the statutory period after a proposal for settlement is communicated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso 25811-2022, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati MATTIA PERSIANI e GIOVANNI BERETTA, presso lo studio dei quali, in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, 44/46, è elettivamente domiciliata ricorrente contro VERNETTI ALBERTO intimato Avverso la sentenza n. 110 del 2022 della Corte d’appello di Torino, depositata il 26 aprile 2022, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; non v’è luogo a provvedere sulle spese, non avendo svolto attività difensiva la parte evocata in causa; -2 -
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Roma, 1