Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., had filed a cassation appeal against a decision involving Galeassi Gianpiero but did not act on the court's offer to settle the dispute. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the right to appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15026/2024 R.G. proposto da : "RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI" IN SIGLA "RFI S.P.A.", elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI, 13, presso lo studio dell’avvocato ALESII LEONARDO (LSALRD66R22H501X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GALEASSI GIANPIERO, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE, 34, presso lo studio dell’avvocato NANGANO ANNA MARIA (NNGNMR65P50G273U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.143/2024 depositata il 19/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg