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Decreto — n. 1634/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as withdrawn by the applicant under procedural rules.

Numero d'incarto Decreto — n. 1634/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory forty-day period following the proposal for settlement. The applicant, Evangelisti Domenico, had previously filed a cassation appeal against a Rome Court of Appeal ruling regarding a social security decree, but did not act on the court's offer to define the case. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the litigation costs to be non-recoverable.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: If a party does not request a decision within forty days of a proposal for settlement, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

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appeal withdrawal settlement proposal procedural extinction non-recoverable costs cassation appeal preavviso in materia di assicurazioni sociali mantenimento della previdenza contenzioso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
3983 del 2023 della Corte d’appello di Roma, depositata il 13 dicembre 2023, nella causa 2365 del 2021, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in conformità alla dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., già valutata nella sua ritualità dalla sentenza impugnata (pagina 7, punto 7);
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in conformità alla dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., già valutata nella sua ritualità dalla sentenza impugnata (pagina 7, punto 7);
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 14881-2024, proposto da EVANGELISTI DOMENICO, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati GAETANO AMOROSO e MARIO AMOROSO, con domicilio eletto presso il loro studio, in ROMA, VIA RODI, 32 ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 3983 del 2023 della Corte d’appello di Roma, depositata il 13 dicembre 2023, nella causa 2365 del 2021, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in conformità alla dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., già valutata nella sua ritualità dalla sentenza impugnata (pagina 7, punto 7);

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio. R