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Decreto — n. 1552/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn by applicant after proposal of settlement was made.

Numero d'incarto Decreto — n. 1552/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within forty days after a proposal of settlement was communicated. The applicant, representing the INPS, had previously challenged a Milan appellate court ruling regarding a social security decree. Since the applicant did not pursue the matter following the settlement offer, the procedural outcome was the termination of the case with the applicant bearing all costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: If a proposal of settlement is communicated and the party does not request a decision within the statutory period, the appeal is deemed withdrawn and the judgment is extinguished.

Parole chiave

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withdrawal of appeal proposal of settlement extinction of judgment social security decree procedural default proposta di giudizio istituto di previdenza presa di posizione da parte dell'istituzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
131 del 2024 della Corte d’appello di Milano, depositata il 16 febbraio 2024, nella causa 766 del 2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere integralmente compensate, in ragione della complessità delle questioni controverse, che solo di recente hanno trovato composizione nella giurisprudenza di questa Corte;
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 14930-2024, proposto da DI NUNNO CHIARA ANTONELLA, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dalle avvocate DANIELA MANASSERO e LUCIA GIAMMARCO, con domicilio eletto presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 131 del 2024 della Corte d’appello di Milano, depositata il 16 febbraio 2024, nella causa 766 del 2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere integralmente compensate, in ragione della complessità delle questioni controverse, che solo di recente hanno trovato composizione nella giurisprudenza di questa Corte;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio ecompensa le spese del presente giudizio. Rom