Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, RO.LA S.R.L., had not requested a decision on the appeal after the deadline expired, while the opposing party, the Revenue Agency, had not contested this procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and the offset of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the 40-day period following the court's proposal constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the offset of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26965/2021 R.G. proposto da: RO.LA S.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato SIMONE FORTE unitamente all’avvocato GIORGIO TEDESCO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della Lombardia n.1055/2021 depositata il 17/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 26965/2021 Numero sezionale 4471/2025 Numero di raccolta generale 34856/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 26/12/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 26965/2021 Numero sezionale 4471/2025 Numero di raccolta generale 34856/2025 Data pubblicazione 30/12/2025