Court declares process extinguished due to tax debt extinction under simplified payment scheme laws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax collection process extinguished following a regional administrative decision. The private party had submitted documentation for a simplified debt definition scheme, arguing for debt extinction and waiver of pending judgments. The court upheld the administrative ruling that sums paid remain acquired and non-refundable, thereby terminating the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231, L. n. 197/2022; Art. 1, comma 231, L. n. 197/2022: When tax debts are extinguished under the simplified payment scheme, the process is terminated and payments made are definitively acquired and non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3637/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro ALESSIO SORIO, FLAVIA COTTINI , MONICA ZERMIANI rappresentat i e difes i dall'avvocato TONIO DI IACOVO unitamente agli avvocati DELIA BERTO, BENEDETTA ROSSI Contro S.G.S. SERVIZI ASSICURATIVI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENETOn. 1042/ 02/ 2022 depositata il 12/09/2022, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 29/12/2025 L