Court declares process extinguished due to tax debt settlement under the 2022 scrapping law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished following a tax debt settlement under the 2022 scrapping law. The plaintiff argued for judicial review of collection charges, while the opposing party contended that the debt was definitively extinguished and non-refundable upon signing the agreement. The court ruled that the statutory provisions rendering the debt extinguished automatically invalidate all prior merit judgments and proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231 of Law 197/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: The court establishes that when a tax debt is extinguished by a specific legislative provision regarding debt assignment to collection agents, the process is automatically terminated and prior judgments lose effect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10429/2022 R.G. proposto da: BUONANTUONO STEFANINA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSELLA ZOFREA Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CALABRIA n. 3383/01/2021depositata il 19/10/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 29/12/2025 La Presid