Cassation appeal dismissed due to non-deposit by the tax authority within the statutory forty-day period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the Tax Authority failed to deposit the request within the mandatory forty-day period. The commercial law firm argued against the appeal, but the authority remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, extinguishing the proceedings and ordering the mutual cancellation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to deposit a cassation appeal within the prescribed period constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the mutual offset of litigation expenses.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4127/2025 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente non depositante- contro STUDIO ASSOCIATO NOTO GAGLIARDI DOTTORI COMMERCIALISTI, DEBORA GAGLIARDI, rappresentati e difesi dall'avvocato MARCELLA ALBERGHINA -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.3057/2024 depositata il 17/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 4127/2025 Numero sezionale 4286/2025 Numero di raccolta generale 32809/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 12/12/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 4127/2025 Numero sezionale 4286/2025 Numero di raccolta generale 32809/2025 Data pubblicazione 16/12/2025