Court declares process extinguished due to tax debt extinction via L. 197/2022, making payments irrevocable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished following a tax debt resolution under Law 197/2022. The private parties argued for debt extinction, while the State contended that payments made remain irrevocably acquired. The court ruled that the statutory extinction of the debt renders all related judicial proceedings and payments definitively ineffective and non-refundable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The extinction of tax debts pursuant to the specified law renders all related judicial proceedings and payments definitively ineffective and irrevocably acquired, thereby extinguishing the process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29016/2016 R.G. proposto da: FARMIGEA SPA, FARMIGEA HODING SRL, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE TINELLI unitamente all’avvocato MAURIZIO DE LORENZI contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANAn.787/29/2016 depositata il 02/05/2016, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 15/12/2025 La Pre