Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against the Lazio Region's tax decision withdrawn and extinguished the proceedings. The appellant, the Lazio Region, failed to request a ruling on the appeal within the mandatory 40-day period following the court's proposal for settlement. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal renounced and extinguished the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days of the proposal for settlement results in the appeal being deemed renounced and the judgment extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2791/2025 R.G. proposto da: REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCANTONIO COLONNA, 27, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA CIOTOLA che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SUPERGAS ITALIANA S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati GIORGIA SFORZINI, ANDREA GANGEMI, ARNALDO SALVATORE, con domicilio digitale come in atti -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.7259/2024 depositata il 02/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 2791/2025 Numero sezionale 4029/2025 Numero di raccolta generale 30889/2025 Data pubblicazione 25/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in dispositivo attesa la formazione recente degli orientamenti della Corte;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 23/11/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 2791/2025 Numero sezionale 4029/2025 Numero di raccolta generale 30889/2025 Data pubblicazione 25/11/2025