Court dismisses tax debt claim after debt extinguishment via simplified agreement under 2022 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil process extinguished following a simplified debt resolution agreement under Article 1 of Law 197/2022. The plaintiff, Pastorelli, sought to recover sums paid to tax collection agents, while the tax authority argued these debts were legally extinguished and non-refundable. The court ruled that the statutory agreement automatically voids prior litigation proceedings and prevents any further claims on the extinguished amounts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a debt is extinguished through a simplified agreement under the specified law, all related judicial proceedings are automatically voided and the parties are barred from reopening the matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25680/2018 R.G. proposto da : PASTORELLI COSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocatoGIOVANNI BATTISTA CONTE unitamente all'avvocato SAMUELE DONATELLI contro AGENZIA DELLE ENTRATE,AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TARANTO,rappresenta e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST. TARANTOn.357/28/2018 depositata il 06/02/2018,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 20/11/2025 La Presiden