Court dismisses tax debt claim after debt extinguishment via simplified agreement under 197/2022 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax collection process extinguished following a simplified agreement under Article 1 of Law 197/2022. The private party argued for debt extinction while the tax authority insisted on the finality of payments made. The court ruled that the statutory agreement automatically voids prior litigation and renders payments irrevocably acquired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231, L. n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The simplified agreement for debt extinguishment under the scrapping law automatically invalidates pending litigation and renders payments irrevocably acquired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10198/2016 R.G. proposto da : XIX INVE3STIMENTI SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO BOSCO unitamente all'avvocato MAURO ZENATTO contro AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO VICENZA, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENETOn.1612/01/2015 depositata il 26/10/2015, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 20/11/2025 La Presid