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Decreto — n. 30604/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax procedure extinguished by agreement under Law 197/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 30604/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the underlying tax procedure had already been extinguished by the parties' agreement. The Regional Tax Commission confirmed that the taxpayer adhered to the simplified definition forms of Law 197/2022, resulting in a perfected agreement without any formal denial. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving no valid ground for further litigation.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; When a taxpayer adheres to the simplified definition forms provided by Law 197/2022, the tax procedure is automatically extinguished, precluding any subsequent appeals or judicial review of the agreement.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified definition forms Law 197/2022 adhesion agreement procedural termination tempestività tributaria rettifica delle detrazioni procedura tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
comma 200 della legge n. 197 del 2022
comma 198 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022
terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31301/2021 R.G. proposto da BELTRAME ENRICO, rappresentato e difeso dagli avvocatiGIUSEPPE MARINI e RICCARDO ARTICO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Veneto n.719 /07 /2021 depositata il 26/05/2021, pronunciata con riferimento ad un atto impositivo per il quale la parte privata ha aderito alla definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; rilevato il deposito della documentazione afferente e dei relativi pagamenti dal quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 19/11/2025 LaPresid