Court declares process extinguished due to simplified debt definition under L. 197/2022 and D.L. 84/2025.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax collection proceedings extinguished following the simplified definition of the debt load under the 'rottamazione quater' scheme. STAR WASH SRL challenged a lower court judgment, but the Supreme Court noted that the debt definition was perfected by the State's official list, triggering statutory extinction. Consequently, the court ruled that the process is terminated and any payments made remain non-refundable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, D.L. n. 84/2025; Art. 12-bis, comma 2, D.L. n. 84/2025: The process is extinguished upon the simplified definition of the debt load, rendering subsequent judgments ineffective and payments non-refundable.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15091/2021 R.G. proposto da : STAR WASH SRL, rappresentata e difesadall’avvocato MAISTO GUGLIELMO contro AGENZIA DELLE ENTRATErappresentata e difesa dall 'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PUGLIA SEZ. DIST. LECCE n. 2786/23/2020depositata il 04/12/2020 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come rilevato dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 18/11/2025 La