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Decreto — n. 30390/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal declaring tax debt extinguished by government agreement and non-refundable.

Numero d'incarto Decreto — n. 30390/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione dismissed the appeal against a regional tax commission ruling that extinguished a debt via a government agreement. The private party argued for debt repayment, while the state contended the debt was non-refundable and the process ended. The court upheld the decision because the statutory agreement explicitly stated that paid sums remain acquired and judgments lose effect.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 231 of Law 197/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: When a debt is extinguished by a specific government agreement stipulating non-refundability, the process is definitively terminated and judgments lose effect.

Parole chiave

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tax debt extinguishment government agreement non-refundable sums process termination civil procedure code state revenue agency judicial effect loss

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 231 of Law 197/2022
Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32270/2021 R.G. proposto da : D'ORAZI RAFFAELE, rappresentata e difesa dall’avvocato MANFREDI MARA unitamente all'avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIOn.2573/13/2021 depositata il 14/05/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;

è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 17/11/2025 La Presiden