Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer failed to request a decision within the statutory 40-day period. The tax authority argued that the lapse of time constituted a formal waiver of the right to appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the taxpayer to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Supreme Court is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11945/2025 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro YAKUBOVSKIY KIRILL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENRICO GUASTALLA, 6, presso lo studio dell’avvocato FICARI VALERIO (FCRVLR68B05H501R) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SARDEGNA n.1255/2024 depositata il 16/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 11945/2025 Numero sezionale 3880/2025 Numero di raccolta generale 30370/2025 Data pubblicazione 18/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ove dovuti. Così deciso in Roma, il 17/11/2025. Antonella Dell'Orfano Numero registro generale 11945/2025 Numero sezionale 3880/2025 Numero di raccolta generale 30370/2025 Data pubblicazione 18/11/2025