Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings by default.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. INDACO S.R.L. had proposed a settlement, but the opposing party did not respond in time to trigger the court's intervention. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to terminate the case and ordered mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the automatic extinction of the cassation proceedings and the mutual compensation of costs.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12418/2021 R.G. proposto da: INDACO S.R.L. (C.F. 05460810962) con sede legale a Milano – c.a.p. 20135 – in via Muratori Lodovico n. 34, rappresentata e difesa dall’Avv. Matteo Montaruli del Foro di Bergamo, rinunciante, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Sabina Maroncelli, sito a Roma – c.a.p. 00136 – in Via della Balduina n. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO n.2514/2020 depositata il 30/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 12418/2021 Numero sezionale 3862/2025 Numero di raccolta generale 30290/2025 Data pubblicazione 17/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese. Così deciso in Roma, il 07/11/2025 SALEMME ANDREA ANTONIO Numero registro generale 12418/2021 Numero sezionale 3862/2025 Numero di raccolta generale 30290/2025 Data pubblicazione 17/11/2025