Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days of silence by the appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the lower court's proposal. The appellant, Rinaldi Giuseppe, had not responded to the proposal sent by the Tax Agency, while the opposing party argued for the appeal's dismissal based on procedural silence. The court ruled that this inaction constituted a formal waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The failure of the appellant to request a decision on the proposal for judgment within the statutory period of forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE COORDINATORE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3962/2021 R.G. proposto da: RINALDI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato LEPORE GIUSEPPE (LPRGPP65B14H501X) rappresentato e difeso dall'avvocato MAVIGLIA BRUNO (MVGBRN70T03A065E) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Campania SEZ.DIST.SALERNO n.3038/2020 depositata il 22/06/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 3962/2021 Numero sezionale 3859/2025 Numero di raccolta generale 30273/2025 Data pubblicazione 17/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in dispositivo attesa l’evoluzione della giurisprudenza;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 15/11/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 3962/2021 Numero sezionale 3859/2025 Numero di raccolta generale 30273/2025 Data pubblicazione 17/11/2025