Court declares process extinguished due to tax debt extinction under Rottamazione Quater law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil process extinguished following a tax debt resolution under the Rottamazione Quater law. The plaintiff sought to challenge the extinction of debts assigned to collection agents, while the tax authority argued that payments made remain irrevocably acquired. The court ruled that the statutory extinction of these specific debts invalidates all prior merit judgments and prevents further litigation on the same subject matter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231 of Law No. 197/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: When debts assigned to collection agents are extinguished under the Rottamazione Quater scheme, all prior judgments and proceedings regarding such debts are rendered ineffective and the process is legally terminated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1235/2022 R.G. proposto da : SCIALANGA ANGELO, AUTOCENTRI ASSISTENZA SAS, rappresentati e difesi dall’avvocato LANDOLFI ROBERTO unitamente all'avvocato MAROTTA SABRINA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIOn.3875/17/2021 depositata il 05/08/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 12/11/2025 La President