Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Maria Luisa Vadala, had not responded to the court's proposal for case definition, while the tax agency argued for procedural closure. The court ruled that the lapse of time legally terminated the proceedings and ordered the mutual cancellation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: The failure of a party to request a decision within the prescribed period results in the automatic extinction of the cassation proceedings and the mutual offset of litigation expenses.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12867/2024 R.G. proposto da: VADALA MARIALUISA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASCANIO FENIZI N. 15/A, presso lo studio dell’avvocato PALADINA PAOLA TINDARA (PLDPTN77P69H175O), rappresentato e difeso dall'avvocato PIRRONE PATRIZIA RITA (PRRPRZ74E62C351B) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.9479/2023 depositata il 21/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 12867/2024 Numero sezionale 3779/2025 Numero di raccolta generale 29996/2025 Data pubblicazione 13/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese. Così deciso in Roma, il 10/11/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 12867/2024 Numero sezionale 3779/2025 Numero di raccolta generale 29996/2025 Data pubblicazione 13/11/2025