Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, Giovanni Antonio Lacelli, challenged a regional tax commission decision against the Revenue Agency but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings and ordered the mutual cancellation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days after the proposal of judgment results in the automatic extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1065/2016 R.G. proposto da: LACELLI GIOVANNI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato VALENSISE CAROLINA (VLNCLN52L49H501U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARRERA ALESSANDRO (CRRLSN46M20F080N) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO n.2196/2015 depositata il 20/05/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 1065/2016 Numero sezionale 3776/2025 Numero di raccolta generale 29992/2025 Data pubblicazione 13/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese. Così deciso in Roma, il 07/11/2025 SALEMME ANDREA ANTONIO Numero registro generale 1065/2016 Numero sezionale 3776/2025 Numero di raccolta generale 29992/2025 Data pubblicazione 13/11/2025