Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal against a tax judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Mavi Sas, did not act to preserve the right to a decision after the lower court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 184/2025 R.G. proposto da: MAVI SAS DI MAGISTRO FRANCESCO C, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato SCARCELLA ATTILIO (pec: avv.attilioscarcella@pec.giuffre.it), giusta procura speciale in atti, e domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliate in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che le rappresenta e difende -controricorrenti- Numero registro generale 184/2025 Numero sezionale 3772/2025 Numero di raccolta generale 29988/2025 Data pubblicazione 13/11/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.5246/2024 depositata il 05/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.153,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 31/10/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Numero registro generale 184/2025 Numero sezionale 3772/2025 Numero di raccolta generale 29988/2025 Data pubblicazione 13/11/2025