Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing a taxpayer against the Municipality of San Nicandro Garganico, did not act within the statutory timeframe to contest the second-instance judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn by silence and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22593/2024 R.G. proposto da: VOCALE MICHELE, elettivamente domiciliato in SAN NICANDRO GARGANICO VIA ADRIATICO 80 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato ZACCAGNINO ALFONSO (ZCCLNS55L02I054Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO, elettivamente domiciliato in SANNICANDRO GARGANICO CORSO GARIBALDI 54 C/0 COMUNE, presso lo studio dell’avvocato D'AVOLIO MICHELE (DVLMHL63P04I158E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n.1004/2024 depositata il 13/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 22593/2024 Numero sezionale 3761/2025 Numero di raccolta generale 29894/2025 Data pubblicazione 12/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 31/10/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 22593/2024 Numero sezionale 3761/2025 Numero di raccolta generale 29894/2025 Data pubblicazione 12/11/2025