Court declares process extinguished due to debt extinguishment under Rottamazione Quater law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil process extinguished following the application of the Rottamazione Quater law. The plaintiff sought to recover debts related to a simplified debt definition, while the defendant argued that the law extinguished such obligations and made payments irrevocable. The court ruled that the statutory provision for debt extinguishment invalidates the underlying proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231, L. n. 197/2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The declaration of debt extinguishment under the Rottamazione Quater law renders the civil process extinguished and prevents recovery of sums already paid.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14366/2021 R.G. proposto da : SOLIMAN MEDHAT MAKRAM GHALI, rappresentato e difeso dall’avvocato PURI VALERIO unitamente all'avvocato PACE ALESSANDRO contro REGIONE LAZIO, DIREZIONE BILANCIO RAGIONERIA FINANZA E TRIBUTI, CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.3393/ 09/ 2020 depositata il 10/11/2020,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 11/11/2025 La Pres