Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The proceedings involved the Comune di Ischia challenging a second-instance tax judgment against Silvio Trani. The court ruled that the lapse of time constituted a renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21225/2024 R.G. proposto da: COMUNE DI ISCHIA, elettivamente domiciliato in NAPOLI RIONE SIRIGNANO 6 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DI MAGGIO GENNARO (DMGGNR62R09F839P) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BONGIOVANNI FABIANA (BNGFBN86S66F839W), RUSSO LINDA (RSSLND77E41F839B) -ricorrente- contro TRANI SILVIO, elettivamente domiciliato in napoli concezione a montecalvario 38, presso lo studio dell’avvocato DI SANTO GIOVANNA (DSNGNN68T41F839R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TRANI SILVIO (TRNSLV69B24E329H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.4327/2024 depositata il 05/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 21225/2024 Numero sezionale 3742/2025 Numero di raccolta generale 29873/2025 Data pubblicazione 12/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 678,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 31/10/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 21225/2024 Numero sezionale 3742/2025 Numero di raccolta generale 29873/2025 Data pubblicazione 12/11/2025