Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The appellant, Sangermano Angela, did not respond to the proposal issued by the Second Instance Tax Court against the Municipality of Naples. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the proposal for judgment constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23379/2024 R.G. proposto da: SANGERMANO ANGELA, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA TOLEDO 205 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato SENATORE BARTOLO GIUSEPPE (SNTBTL48M25C361A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in NAPOLI P.ZZA MUNICIPIO, P.ZZO SAN GIACOMO, presso lo studio dell’avvocato ANDREOTTOLA ANTONIO (NDRNTN72E22I163X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CRIMALDI BRUNO (CRMBRN65H26F839I) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.2022/2024 depositata il 20/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 23379/2024 Numero sezionale 3685/2025 Numero di raccolta generale 29659/2025 Data pubblicazione 10/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre oneri riflessi e fiscali Irap. Così deciso in Roma, il 31/10/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 23379/2024 Numero sezionale 3685/2025 Numero di raccolta generale 29659/2025 Data pubblicazione 10/11/2025