Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a woodworking company, had not acted on the proposal to define the judgment, while the tax agency argued the silence constituted a waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction is deemed a renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal to define the judgment within forty days constitutes a deemed renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27104/2016 R.G. proposto da: SOCIETA ARTIGIANLEGNO DI DEL NERO CLAUDIO E C SNC, CARLETTI MASSIMO, OLIVA PIETRO, DEL NERO CLAUDIO, elettivamente domiciliati in ROMA P.LE CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato RESTIVO DIEGO (RSTDGI58E10H148Y) rappresentati e difesi dall'avvocato PETRONI VINCENZO (PTRVCN67P17L017M) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Lazio n.2426/2016 depositata il 28/04/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 27104/2016 Numero sezionale 3608/2025 Numero di raccolta generale 29495/2025 Data pubblicazione 07/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 02/11/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 27104/2016 Numero sezionale 3608/2025 Numero di raccolta generale 29495/2025 Data pubblicazione 07/11/2025