Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Mirante Maria, had filed a recourse against a regional tax commission decision but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23569/2020 R.G. proposto da: MIRANTE MARIA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CERCHIA LUCA (CRCLCU68E11F839O) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della Campania n.9202/2019 depositata il 06/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 23569/2020 Numero sezionale 3604/2025 Numero di raccolta generale 29488/2025 Data pubblicazione 07/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 02/11/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 23569/2020 Numero sezionale 3604/2025 Numero di raccolta generale 29488/2025 Data pubblicazione 07/11/2025