Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against a tax court judgment extinguished because the appellant failed to respond within the statutory 40-day period. The appellant, Autostrette per l'Italia S.p.A., had not requested a decision on the proposed settlement by the deadline, while the respondent, Comune di Conca della Campania, maintained the lower court's ruling. The court ruled that the silence constituted a formal waiver of the right to appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1006/2025 R.G. proposto da: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONSULTA 1/B, presso lo studio dell’avvocato PIZZONIA GIUSEPPE (PZZGPP60H15H224O) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TORCHIA LUISA (TRCLSU57D55C352N), ALBISINNI FRANCESCO GIOVANNI (LBSFNC82E12H501W), TRIMARCHI LAURA (TRMLRA74D60H501T) -ricorrente- contro COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA, elettivamente domiciliato in NAPOLI V.S.MARIA DI COSTANTINOPOLI 3, presso lo studio dell’avvocato BENINCASA FABIO (BNNFBA66M07F839M) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.3795/2024 depositata il 07/06/2024 Numero registro generale 1006/2025 Numero sezionale 3595/2025 Numero di raccolta generale 29467/2025 Data pubblicazione 07/11/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 31/10/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 1006/2025 Numero sezionale 3595/2025 Numero di raccolta generale 29467/2025 Data pubblicazione 07/11/2025