Cassation appeal dismissed due to 40-day silence by appellant under Art. 380-bis c.p.c. as per Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant university remained silent for 40 days after the court proposed a decision. The university argued for the appeal's continuation, but the opposing tax authority contended that their silence constituted a waiver of rights. The court ruled that under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, such silence legally amounts to a renunciation of the appeal, thereby extinguishing the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence by the appellant for forty days following the court's proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7804/2025 R.G. proposto da: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, elettivamente domiciliato in CATANIA DOM DIG CORSO ITALIA, 171, presso lo studio dell’avvocato SANTANGELI FABIO (SNTFBA64P22L219H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.7041/2024 depositata il 25/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 7804/2025 Numero sezionale 3584/2025 Numero di raccolta generale 29403/2025 Data pubblicazione 06/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 27/10/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 7804/2025 Numero sezionale 3584/2025 Numero di raccolta generale 29403/2025 Data pubblicazione 06/11/2025