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Decreto — n. 29378/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, extinguishing the cassation proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 29378/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation proceedings extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. The appellant, the Revenue Agency, had not responded to the proposal to define the judgment, while the respondent, Battaglia Giuseppe, argued for the appeal's continuation. The court ruled that such silence constitutes a renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Silence by the appellant for forty days after the court's proposal to define the judgment constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation extinction silence renunciation 40 day period proposal definition Civil Procedure Code ricupero d'imposta amministrazione fiscale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Giovanni Distefano -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SICILIA n.3123/2020 depositata il 10/06/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Giovanni Distefano -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SICILIA n.3123/2020 depositata il 10/06/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1685/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro BATTAGLIA GIUSEPPE rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Distefano -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SICILIA n.3123/2020 depositata il 10/06/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 1685/2021 Numero sezionale 3565/2025 Numero di raccolta generale 29378/2025 Data pubblicazione 06/11/2025 Ritenuti sussistenti i presupposti per compensare le spese di lite, tenuto conto del successivo consolidamento della giurisprudenza di legittimità;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 29/10/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 1685/2021 Numero sezionale 3565/2025 Numero di raccolta generale 29378/2025 Data pubblicazione 06/11/2025