Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29255/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows Municipia's appeal, ruling the five-year statute of limitations for TARI assessments does not apply to separate parking spaces declared independently.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29255/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed Municipia S.p.a.'s appeal against a second-instance tax court decision that had dismissed the case based on the expiration of the five-year limitation period. While the main building's declaration was deemed time-barred, the Court held that a separate parking space constitutes an independent taxable unit requiring its own declaration. Consequently, the five-year deadline for assessing the parking space began anew from the date of its possession, rendering the original dismissal invalid and remanding the case for retrial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161; D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 70 e 71: The five-year limitation period for local tax assessments applies separately to each independent taxable unit; failure to declare a distinct property like a parking space constitutes a new omission rather than a continuation of a time-barred declaration for the main building.

Parole chiave

Generato dall'IA
TARI assessment limitation independent taxable unit omitted declaration statute of limitations parking space declaration tax rectification Cassation appeal decadenza legale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161
1, comma 161, al d.lgs. 15 novembre 1993, n.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 70 e 71
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17
D.L. n. 18 del 2020, art. 67
16 e 17 , al d.l. n. 18 del 2020, art. 67, conv.
L. n. 27 del 2020

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 22 ottobre 2010, n. 21686
Cass., 22 ottobre 2010, n. 21686; Cass., 10 agosto 2010, n.
Cass., 10 agosto 2010, n. 18503
21686; Cass., 10 agosto 2010, n. 18503; Cass., 16 gennaio 2009, n.
Cass., 16 gennaio 2009, n. 932
18503; Cass., 16 gennaio 2009, n. 932).
Cass., 15 gennaio 2025, n. 960
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22105/2023 R.G. proposto da Municipia S.p.a. (01973900838), in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv ocato Bruno Cantone ( CNTBRN72E22E054E; brunocantone@avvocatinapoli.legalmail.it –ricorrente – contro Russo Vincenzo(RSSVCN45S16E054I); –intimato – avverso la sentenza n. 2132/2023, depositata il 31 marzo2023, della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025, dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto. FATTI DI CAUSA 1. – Municipia S.p.a. ricorre , sulla base di un solo motivo, per la cassazione della sentenza n. 2132/2023, depositata il 31 marzo 2023, con la quale la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della TARI Accertamento Campania ha rigettato l’appello proposto dalla stessa parte, odierna ricorrente, avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto, relativamente all’anno 2014, l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione della TARI dovuta dal contribuente al Comune di Giugliano per gli anni dal 2014 al 2018, ed in relazione alla detenzione di unità immobiliare censita in catasto al fg. 53, p.lla 1329, sub 2, cat.

C/2. Il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che andavano condivise le conclusioni cui la gravata pronuncia era pervenuta dovendosi considerare estinto, per decadenza, il potere impositivo che, relativamente all’anno 2014, andava esercitato entro il 31 dicembre 2019 (l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161). Russo Vincenzo non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,artt. 70 e 71 , al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472,artt. 16 e 17 , al d.l. n. 18 del 2020, art. 67, conv. in l. n. 27 del 2020, assumendo, in sintesi, che, nella fattispecie, veniva in considerazione l’omessa dichiarazione «di un locale di pertinenza dell’immobile principale, in sostanza un box auto », bene, questo, autonomo dall’unità principale oggetto di dichiarazione e rispetto al quale, ai fini della rilevata decadenza, veniva appunto in rilievo un’omessa dichiarazione. 2.

–Il motivo è fondato, e va accolto. 2.1 –La l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, dispone nei seguenti termini: «Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.». Sia pur con riferimento ad altri tributi – ma secondo coordinate ricostruttive riferibili al disposto normativo appena ripercorso , – la Corte ha avuto modo di rilevare che: -qualora l'originaria denunzia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova annualmente, in quanto ad ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 76, comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo ( v.

Cass., 8 ottobre 2019, n. 25063; Cass., 7 agosto 2009, n. 18122; Cass., 7 agosto 2008, n. 21337); -l'omessa indicazione, nella dichiarazione (come nella denunzia di variazione) di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 4, anche di un solo cespite immobiliare, soggetto ad autonoma imposizione,costituisce omessa dichiarazione (o denunzia) dello stesso cespite ed è punibile, ai sensi del citato D.Lgs., art. 14, comma 1, a titolo di "omessa presentazione della dichiarazione o denuncia" e non, ai sensi del comma 2 della stessa norma, quale "dichiarazione o denuncia ... infedeli", non essendo la dichiarazione ICI diretta a determinare il complessivo coacervo patrimoniale, unitariamente considerato a fini di una unica soggezione ad imposizione fiscale ed essendo equiparata, a livello sanzionatorio, la fattispecie di "omessa denunzia" a quella di "omessa dichiarazione" delle sopravvenute "modificazioni dei dati ed elementi dichiarati" (v.

Cass., 22 ottobre 2010, n. 21686; Cass., 10 agosto 2010, n. 18503; Cass., 16 gennaio 2009, n. 932). 2.2 –Gli arresti dianzi esposti, come anticipato, possono senz’altro ricondursi alla disciplina dei termini posti dall’art. 1, comma 161, cit., rimanendo evidente –secondo la lettera e la stessa ratiodella disciplina che distingue gli accertamenti di ufficio dalle rettifiche delle dichiarazioni infedeli – che l’obbligo di dichiarazione, non assolto per una data annualità, continua a gravare sul contribuente per la successiva annualità cui, pertanto, va raccordato nel tempo il dies a quodel termine di decadenza quinquennale.

E va rimarcato che, senz’altro ratione temporis, la disciplina di legge applicabile all’obbligo di dichiarazione espressamente ne prevedeva l’assolvimento « entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo» (l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 684). Il termine (di decadenza) contemplato dalla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, cit., deve, da ultimo, ascriversi all’àmbito di operatività della sospensione (pur) prevista dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 67, conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27, avuto riguardoalle «entrate degli enti territoriali» (che, a loro volta, sono rimaste estranee alla disciplina posta dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34, art. 157, conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77); sospensione che, così come dalla Corte già rilevato, deve trovare applicazione « non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione» (Cass., 15 gennaio 2025, n. 960). 3.

–Non emergendo né dalle pronunce dei giudici di merito né dalla discussione processuale l’effettiva data di notifica dell’avviso di accertamento, né, per vero, la stessa data di inizio della detenzione dell’unità immobiliare ripresa a tassazione, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.

P.Q.M La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di se