Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Calcestruzzi Irpini Spa, did not act after the court communicated the proposal for judgment definition, while the respondent, Assoservizi Srl, argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the case and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, c.p.c.; Art. 391, second comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13324/2023 R.G. proposto da: CALCESTRUZZI IRPINI SPA rappresentato e difeso dall'avvocato FERRANTINO FELICE (FRRFLC72R09A509B) -ricorrente- contro ASSOSERVIZI SRL rappresentata e difesa dall’avvocato D'AMARIO FERDINANDO (DMRFDN46D24C776W) -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI AVELLINO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.2029/2023 depositata il 24/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 13324/2023 Numero sezionale 3503/2025 Numero di raccolta generale 29185/2025 Data pubblicazione 05/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 03/11/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 13324/2023 Numero sezionale 3503/2025 Numero di raccolta generale 29185/2025 Data pubblicazione 05/11/2025