Cassation court declares tax dispute process extinguished due to voluntary settlement under Art. 5 Law 130/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax dispute process extinguished after the taxpayer submitted documentation for a simplified settlement under Article 5 of Law No. 130 of 2022. The State Agency accepted the terms, and no party requested a hearing to formally declare the extinction. Consequently, the proceedings terminated without a substantive ruling on the merits, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 della legge n. 130 del 2022; When a taxpayer submits documentation for a simplified settlement and the tax authority accepts it without objection, the judicial process is extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8924/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro AIG EUROPE SA, rappresentata e difesa dagli avvocatiLANCI BERARDO e FIMIANI BEATRICE avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Lombardia n.1953 /12 /2020 depositata il 23/09/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dell’Avvocatura Generale dello Statoe la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 31/10/2025 LaPresi