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Ordinanza — n. 28665/2025 — snciv Generato dall'IA

Tax court ruled that the tax authority must contest specific revenue reconstructions, not just general principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28665/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a lower court ruling that favored a company regarding unlisted revenue. The lower court had held that the tax office failed to specifically contest the company's detailed revenue reconstruction, applying the principle of non-contestation. The Supreme Court reversed this, establishing that the tax authority must specifically refute the taxpayer's analytical reconstruction of revenues rather than relying on general non-contestation principles.

Regesto Legislator

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Art. 115 cod. proc. civ.; In tax proceedings, the financial administration must specifically contest the taxpayer's analytical reconstruction of revenues, as the principle of non-contestation does not exempt it from refuting specific factual claims.

Parole chiave

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tax revenue reconstruction principle of non-contestation specific contestation duty tax administrative procedure Cassation ruling fiscal verification revenue declaration accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con l’unicomotivo, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 115 cod. proc. civ.
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Assume che la sentenza impugnata è manifestamente erronea, laddove afferma che l’Ufficio avrebbe dovuto contestare in modo specifico i criteri analitici proposti dalla parte e che, in mancanza , poteva applicarsi il principio di non contestazione.
Art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
art. 115 cod. proc. civ
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 03/09/2024, n. 23599
Nel processo tributario, qualora l’Amministrazione finanziaria difenda l’atto impositivo avverso le critiche proposte dal contribuente, che domanda di rigettare,per ciò solo devono ritenersi contestate le tesi difensive proposte dal primo (Cass. 03/09/2024, n. 23599).
Cass. 23/07/2019, n. 19806
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25969/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato –ricorrente – contro FRIENDS FOREVER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, –intimata – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA, SEZIONE STACCATA DI SIRACUSAn. 3148/2022, depositata il 11/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere Rosanna Angarano. Ires iva Irap –avviso di accertamento – principio di non contestazione Cons. est.

Rosanna Angarano 2 FATTI DI CAUSA 1. Friends Forever s.r.l. in liquidazione impugnava davanti alla C.t.p. di Siracusa l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio , a seguito di una verifica fiscale conclusasi con processo verbale di constatazione, aveva rettifica to il reddito d’impresa dichiarato . In particolare, l’Ufficio, a fronte della dichiarazione di una perdita di euro 30.994,00 accertava un redditodi euro 123.531,00. La C.t.p. accoglieva par zialmente il ricorso rilevando che l’Ufficio non aveva specificatamente contestato la ricostruzione a nalitica dei ricavi propostadalla parte.

L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza e la C.t.r. della Sicilia rigettava l’appello, confermando la decisione di primo grado in merito alla mancata contestazione puntuale, voce per voce, della ricostruzione fatta dal contribuente.

2. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione nei confronti dellacontribuente che non ha speso attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unicomotivo, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Assume che la sentenza impugnata è manifestamente erronea, laddove afferma che l’Ufficio avrebbe dovuto contestare in modo specifico i criteri analitici proposti dalla parte e che, in mancanza , poteva applicarsi il principio di non contestazione.

2. Il ricorso è fondato. 2.1. Nel processo tributario, qualora l’Amministrazione finanziaria difenda l’atto impositivo avverso le critiche proposte dal contribuente, che domanda di rigettare,per ciò solo devono ritenersi contestate le tesi difensive proposte dal primo (Cass. 03/09/2024, n. 23599). Cons. est. Rosanna Angarano 3 Nell'ipotesi di ricorso contro l'avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l'atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l'oggetto del giudizio(Cass. 23/07/2019, n. 19806).

Non può trascurarsi, infatti, che l'Amministrazione fonda la pretesa su un atto preesistente al processo, nel quale i fatti costitutivi sono stati già allegati in modo ovviamente difforme da quanto dal contribuente ritenuto; ne consegue che l'onere di completezza della linea di difesa, che inconcreto si desume dall’art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992, per quanto interpretato in coerenza col principio di non contestazione oggi desumibile dall'art. 115 cod. proc. civ., non può essere considerato come base per affermare esistente, in capo all'amministrazione, un onere aggiuntivo di allegazione rispetto a quanto già dedotto nell'atto impositivo. 2.2.

La C.t.r., ponendo a carico dell’Agenzia di contestare «voce per voce» la ricostruzione alternativa proposta dal contribuente e ritenendo che non fosse sufficiente richiamare quanto accertato dai verificatori, non si è attenuta a questi principi.

3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia , in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,sezione Cons. est. Rosanna Angarano 4 staccata di Siracusa, in diversa composizione, la quale provvederà anche al rego