Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The court noted that no request was made after the proposal for judgment was communicated, triggering automatic dismissal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the proceedings were terminated and the applicant was ordered to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the automatic extinction of the cassation appeal and the imposition of procedural costs on the recalcitrant party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1578/2025 R.G. proposto da: CHIARAMONTE S.R.L. GIA TERRANOVA GUIDO C. SRL, in persona dell’amministratore unico e rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato CACOPARDO SERGIO ANTONIO MARIA (sergio.cacopardo@pec.ordineavvocaticatania.it ), giusta procura speciale in atti e domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.4468/2024 depositata il 10/06/2024 Numero registro generale 1578/2025 Numero sezionale 3347/2025 Numero di raccolta generale 28540/2025 Data pubblicazione 28/10/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.153,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 23/10/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Numero registro generale 1578/2025 Numero sezionale 3347/2025 Numero di raccolta generale 28540/2025 Data pubblicazione 28/10/2025