Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in abandonment of the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Original Marines Spa, did not act after the lower court proposed a settlement, while the respondent, Comune Nola, argued for the dismissal based on procedural inaction. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the right to appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3488/2021 R.G. proposto da: ORIGINAL MARINES SPA rappresentato e difeso dall'avvocato GIASI ANTONIO (GSINTN65C12F839P) -ricorrente- contro COMUNE NOLA rappresentato e difeso dall'avvocato RENZULLI MAURIZIO (RNZMRZ66R10L219C) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIA n.3253/2020 depositata il 24/06/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 3488/2021 Numero sezionale 3309/2025 Numero di raccolta generale 28232/2025 Data pubblicazione 24/10/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21/10/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 3488/2021 Numero sezionale 3309/2025 Numero di raccolta generale 28232/2025 Data pubblicazione 24/10/2025