Italian tax court declares process extinguished due to regulatory settlement completion and payment perfection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished after the State Attorney confirmed the completion of a regulatory settlement. The plaintiff argued for continued proceedings, but the court found that the defendant had communicated the regularity of the settlement's definition and that all relevant payments were perfected. Consequently, the court ruled that the legal dispute no longer existed, terminating the case and assigning costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022; When a tax regulatory settlement is fully defined and payments are perfected, the underlying litigation process is extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19783/2020 R.G. proposto da GIOCO SRL, rappresentato e difeso dall’avvocato MELIS GIUSEPPE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Puglia n.3064 /03/2019 depositata il 20/11/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Dogane ha comunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022; rilevato il deposito della documentazione afferente e dei relativi pagamenti dal quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 21/10/2025 LaPresidente