Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Officine Torresi SRL, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, Soget SPA, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and extinguished the proceedings, ordering the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within 40 days of the proposal constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3201/2021 R.G. proposto da: OFFICINE TORRESI SRL rappresentato e difeso dall'avvocato RUSSO FABIO (RSSFBA73D22B963I) -ricorrente- contro SOGET SPA rappresentato e difeso dall'avvocato MONACO DANILO (MNCDNL71L04C632W) -controricorrente- nonchè contro SOGET SPA, COMUNE TORRE ANNUNZIATA -intimati- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIA n.2887/2020 depositata il 15/06/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 3201/2021 Numero sezionale 3284/2025 Numero di raccolta generale 27994/2025 Data pubblicazione 21/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente(concessionaria), delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21/10/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 3201/2021 Numero sezionale 3284/2025 Numero di raccolta generale 27994/2025 Data pubblicazione 21/10/2025