Cassation appeal dismissed due to non-response within 40 days, extinguishing the litigation under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The proceedings involved Roma Capitale versus Rica Gest Srl, where the appellant's silence was interpreted as a formal renunciation of the right to appeal. Consequently, the court ruled that the litigation ended and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13343/2024 R.G. proposto da: ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE N. 21, presso lo studio dell’avvocato GRAGLIA FEDERICA (GRGFRC69H52H501D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RICA GEST SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL D'OSSOLA 12 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato ROSATI BARBARA (RSTBBR70E71H501H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.7178/2023 depositata il 14/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 13343/2024 Numero sezionale 3276/2025 Numero di raccolta generale 27979/2025 Data pubblicazione 21/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 20/10/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 13343/2024 Numero sezionale 3276/2025 Numero di raccolta generale 27979/2025 Data pubblicazione 21/10/2025