Cassation court declares process extinguished due to voluntary simplified debt settlement under tax law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the civil proceeding extinguished following the plaintiff's voluntary adoption of a simplified debt settlement procedure. The Regional Tax Commission confirmed that the plaintiff joined the simplified scheme for tax liabilities under the 2022 tax law, which legally terminated the litigation. Consequently, the court ruled that all payments made remain definitively acquired and non-refundable, barring any further judicial review of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, D.L. n. 84/2025; Art. 12-bis, comma 2, D.L. n. 84/2025: When a party voluntarily adopts a simplified debt settlement procedure, the process is extinguished, rendering all prior judgments ineffective and ensuring that any payments made remain definitively acquired and non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11409/2022 R.G. proposto da VIOLA VINCENZO, rappresentato e difeso dagli avvocatiMARRACINO ALBERICO e ACCARDO ORSOLA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Lazio n.4911 /03 /2021 depositata il 02/11/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come rilevato dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 14/10/2025 LaPresidente