Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Robinson Club Italia SPA, challenged a tax decision against Ugento and the Revenue Agency, but remained silent after the lower court proposed a settlement. The court ruled that this silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days of the proposal constitutes a renunciation, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30351/2018 R.G. proposto da: ROBINSON CLUB ITALIA SPA rappresentato e difeso dall'avvocato LARUSSA ADOLFO (LRSDLF62B24C352O) -ricorrente- contro COMUNE DI UGENTO rappresentato e difeso dall'avvocato QUINTO PIETRO (QNTPTR42M14G479F) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI LECCE -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.PUGLIA n.1405/2018 depositata il 03/05/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 30351/2018 Numero sezionale 3228/2025 Numero di raccolta generale 27616/2025 Data pubblicazione 16/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15/10/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 30351/2018 Numero sezionale 3228/2025 Numero di raccolta generale 27616/2025 Data pubblicazione 16/10/2025