Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Dora Sisti, had not responded to the lower court's proposal for case termination, while the tax agency argued the silence constituted a waiver. The court ruled that this inaction legally extinguished the appeal under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the communication of a proposal for case definition results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7541/2025 R.G. proposto da: SISTI DORA, elettivamente domiciliato in FOSSACESIA VIA ROMA 1 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato SISTI PAOLO VALENTINO (SSTPVL79B16E435V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SISTI NICOLA ANTONIO (SSTNLN46H17D738K) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.6090/2024 depositata il 15/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 7541/2025 Numero sezionale 3185/2025 Numero di raccolta generale 27507/2025 Data pubblicazione 15/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 13/10/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 7541/2025 Numero sezionale 3185/2025 Numero di raccolta generale 27507/2025 Data pubblicazione 15/10/2025