Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against the second-instance tax judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Franchi Francesco SAS, did not respond to the court's proposal for judgment definition, while the appellee, Comune di Orte, argued no further action was needed. The court ruled that the silence constituted a formal waiver of the right to appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days following the proposal for judgment definition constitutes a formal waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6306/2025 R.G. proposto da: FRANCHI FRANCESCO SAS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A.CASSIO 14, presso lo studio dell’avvocato COLUCCIO FABIO (CLCFBA77H28C352D) rappresentato e difeso dall'avvocato CUTIGNI ROBERTO (CTGRRT77M03M082C) -ricorrente- contro COMUNE DI ORTE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.6407/2024 depositata il 23/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 6306/2025 Numero sezionale 3183/2025 Numero di raccolta generale 27504/2025 Data pubblicazione 15/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 13/10/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 6306/2025 Numero sezionale 3183/2025 Numero di raccolta generale 27504/2025 Data pubblicazione 15/10/2025