Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Chiacchierini, had not responded to the court's proposal for case definition, while the opposing party, the Revenue Agency, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the proceedings and an order for the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9910/2024 R.G. proposto da: CHIACCHIERINI ADRIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FARA SABINA, 2, presso lo studio dell’avvocato DE MATTIA MASSIMO (DMTMSM68D05H501C) rappresentato e difeso dall'avvocato MASSA LUIGI (MSSLGU73L01B715U) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.6331/2023 depositata il 09/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 9910/2024 Numero sezionale 3166/2025 Numero di raccolta generale 27417/2025 Data pubblicazione 14/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 13/10/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 9910/2024 Numero sezionale 3166/2025 Numero di raccolta generale 27417/2025 Data pubblicazione 14/10/2025