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Decreto — n. 27379/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax litigation extinguished due to procedural listing under new 2023 law.

Numero d'incarto Decreto — n. 27379/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a procedural listing under the new 2023 law. The Agency of Revenue argued that the inclusion of the case in the official list documented the regular conclusion of the dispute, noting the absence of any denial. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is listed in the official register of extinguished proceedings under the new 2023 legislation, the process is deemed concluded and costs remain with the advancing party.

Parole chiave

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tax litigation extinguishment procedural listing register Legge 197 2022 costs advanced party Agenzia delle Entrate contenzioso tributario lite in materia di tariffa estensione della procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4492/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ACQUALATINA SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato PURI PAOLO unitamente agli avvocati LICCI OTTORINO eAZZARETTO GIULIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO SEZ.DIST. LATINAn.3641/19/2019 depositata il 18/06/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg., della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 10/10/2025 La Presidente