Italian Supreme Court declares tax dispute process extinguished due to missed statutory deadline for settlement request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party filed a settlement request by the December 31, 2020 deadline. The plaintiff and defendant argued over the tax assessment, but the court found no valid procedural step was taken to continue the case. Consequently, the court ruled the process ended automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if no settlement request is filed within the statutory period, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO FIORENZO RAIMONDO, DRAGO GIACOMO, RAIMONDO ANDREA, RIZZI DANIELE, MARCO DANILO, rappresentati e difesi dall’avvocato CONTALDI MARIO unitamente all'avvocato VAZIO FRANCO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LIGURIA n. 232/ 03/ 2018 depositata il 07/03/2018, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TL9012202123, TL9012202126, TL9012202127, TL9012202128, TL9021202043 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 08/10/2025 Il P