Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing a Christian Evangelical church, challenged a second-instance tax judgment against the City of Rome but did not act within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE/CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17770/2024 R.G. proposto da: CHIESE CRISTIANE EVANGELICHE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE, 6, presso lo studio dell’avvocato LORIA CAROLINA EUNICE (LROCLN75C67D122H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI ROMA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato BARBAGIOVANNI ENRICO (BRBNRC68T28H501O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.699/2024 depositata il 31/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 17770/2024 Numero sezionale 3088/2025 Numero di raccolta generale 27030/2025 Data pubblicazione 08/10/2025 considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 07/10/2025 Il consigliere delegato Stefania Billi Numero registro generale 17770/2024 Numero sezionale 3088/2025 Numero di raccolta generale 27030/2025 Data pubblicazione 08/10/2025