Court dismisses appeal as tax debt extinguished by simplified payment scheme under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax collection proceedings extinguished following the applicant's adoption of a simplified payment scheme under Law 197/2022. The applicant argued for debt relief, but the opposing party contended that the new law automatically extinguishes the debt and bars reimbursement of sums already paid. The court ruled that the statutory provisions for the simplified scheme take precedence, rendering the original judgment and all prior procedural acts ineffective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: The adoption of a simplified payment scheme under the specified law automatically extinguishes the debt, rendering the original judgment and all prior procedural acts ineffective and making any sums paid non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19040/2020 R.G. proposto da : ROSI EMILIANO, CIPRIANI MARIA LUCIANA, ROSI RITA, rappresentati e difesi dall’avvocato MORRONE PIETROe dall'avvocato LUCCHESI FABRIZIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. TOSCANA n. 1514/ 01/ 2019 depositata il 28/10/2019, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 01/10/2025 La Presi